Associazione artistico culturale

STATUTO COSTITUTIVO

DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL’ANGELICO

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

Š€ costituita con sede in Vicchio, via Mulinuccio 32, l’associazione artistico culturale Ā« DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL’ANGELICOĀ» con durata illimitata.
L’associazione non ha finalitĆ  di lucro.
L’associazione deve sempre rispettare il principio di democrazia interna.

Articolo 2

FinalitĆ  e scopi dell’associazione

L’associazione si propone, per mezzo delle azioni indicate all’articolo 3 dello Statuto, una strategia finalizzata a coinvolgere i cittadini e gli enti nel promuovere come luogo d’arte e di operatori d’arte il territorio, perseguendo i seguenti obiettivi di massima:

  1. la promozione del territorio, anche mediante il rilancio, il potenziamento ed una miglior diffusione e conoscenza di iniziative tipo quella sostanzialmente positiva dei percorsi d’arte ;
  2. far rivivere e conoscere luoghi come la Casa di Giotto, la Casa del Cellini, la Casa del Beato Angelico, Ponte di Cimabue, Ponte a Vicchio, Barbiana, Museo Arte sacra, etc., a vantaggio di tutta la collettivitĆ  ;
  3. collaborare e sensibilizzare gli Enti pubblici (es. Amministrazione comunale) e privati in merito alle esigenze degli operatori d’arte per diffondere l’arte in tutti suoi aspetti ; valorizzare inoltre gli operatori d’arte che lavorano nella zona, mediante iniziative che mirino ad una miglior visibilitĆ , da perseguire ad esempio mediante il concepimento di un programma turistico che preveda la visita degli ateliers o dei laboratori dislocati in zona (per gli artisti che daranno la loro disponibilitĆ ) ;
  4. l’ideazione di iniziative che creino sodalizio artistico tra le varie arti per una maggior conoscenza reciproca ;
  5. collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e con giornalisti, imprenditori, commercianti, artigiani locali e non, per l’adozione di iniziative congiunte di tipo socio-artistico-culturale ;
  6. favorire, con attivitĆ  di promozione e con specifiche azioni divulgative dirette ai cittadini e alle strutture turistico-ricettive, la conoscenza e la valorizzazione dell’arte attraverso le opere e gli operatori; questo comprende accordi con le principali strutture turistico-ricettive per mostre itineranti o arte all’aperto da effettuarsi presso le strutture stesse ;
  7. accordi con le strutture scolastiche per interventi che consentano ai bambini e ai ragazzi di avvicinarsi e conoscere meglio l’arte ;
  8. il recupero e la valorizzazione di risorse storico-artistiche in stato di abbandono.
Ā 
Le attivitĆ  dell’associazione sono ispirate a principi di pari opportunitĆ .

Articolo 3

AttivitĆ  associative

Gli scopi di cui all’articolo precedente sono perseguiti mediante partecipazione a manifestazioni locali e non, organizzazione anche in proprio di eventi, mostre ed esposizioni artistiche, corsi d’arte, concorsi 1, laboratori per adulti e bambini.
Ci si propone inoltre l’obiettivo di dare corpo a progettazione, atti, pubblicazioni, iniziative o proposte la cui necessitĆ  dovesse emergere all’interno o all’esterno dell’associazione stessa e ritenute rilevanti e qualificanti ai fini della vita associativa.

Le principali linee programmatiche dell’associazione sono oggetto di uno specifico documento.

Articolo 4

Proventi

I proventi con i quali questa associazione provvede alla propria attivitĆ  sono:

  1. le quote annuali dei soci
  2. i contributi di Enti Pubblici e privati, associazioni etc.
  3. le eventuali donazioni.
  4. i proventi di gestione o iniziative permanenti e occasionali.
Ā 
Tutte le entrate sono finalizzate al perseguimento delle finalitĆ  statutarie.

Articolo 5

Soci

Il numero dei soci è illimitato ; possono divenire soci tutti i cittadini italiani e stranieri adulti e minori, nonché le libere associazioni.
Ai soci sono garantiti l’uniformitĆ  del rapporto associativo e modalitĆ  associative.
Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalitĆ  dell’associazione e che facciano richiesta di iscrizione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore etĆ  deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Tutti i soci hanno il diritto/dovere di partecipare alle assemblee per esprimere le proprie opinioni sugli argomenti in discussione e devono attenersi alle decisioni assunte democraticamente dalla maggioranza. I soci minorenni partecipano all’assemblea con solo voto consultivo.
I soci sono tenuti al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa ĆØ intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni.
  2. per morositĆ , qualora il socio non provveda.

al pagamento della quota associativa, entro il termine stabilito e comunicato dal Consiglio Direttivo, si intende di diritto escluso dall’associazione.

Qualora lo richiedano particolari circostanze o gravi motivi che possano creare danni, anche d’immagine per l’associazione, il Consiglio può decidere la revoca della qualifica di socio o delle cariche all’interno del Consiglio, da attuarsi in forma scritta e senza restituzione della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, su proposta dell’Assemblea, soci onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti in campo artistico/culturale o che abbiano contribuito con la loro opera ad apportare sensibili benefici all’associazione o agli scopi associativi di cui all’art. 3.
Il socio onorario riceve la consueta tessera senza obbligo di versare la relativa quota.

Articolo 6

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione :

  1. l’assemblea dei soci.
  2. il Consiglio Direttivo.
  3. il Presidente.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 7

Assemblea dei Soci

Massimo organo deliberante dell’associazione ĆØ l’assemblea dei soci. Tutti i soci sono convocati almeno una volta l’anno, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, in assemblea ordinaria e tutte le volte che occorra in assemblea straordinaria. Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono convocate dal Presidente mediante lettera da inviare almeno dieci giorni prima dalla data di convocazione, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione nella sede dell’associazione. PerchĆ© le assemblee siano valide occorre che siano presenti almeno la metĆ  più uno dei soci. Trascorsa un’ora l’assemblea si riunisce in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metĆ  più uno dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti :

  1. eleggere un segretario verbalizzante.
  2. eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo.
  3. deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
  4. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea straordinaria ĆØ convocata ogni qual volta lo ritiene opportuno il Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci ; essa delibera per :

  1. modifiche dello statuto ;
  2. scioglimento dell’associazione ;
  3. altri argomenti proposti.

Qualora l’assemblea sia richiesta da un terzo dei soci essa deve essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ciascun socio ha diritto di partecipare alle adunanze assembleari ed a deliberare sull’oggetto delle stesse con un solo voto. In occasione delle assemblee ordinarie sono ammesse deleghe ma ogni socio non può averne più di una. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto oltre che dal segretario verbalizzante, dal Presidente. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicitĆ  mediante apposita comunicazione (anche mediante affissione nei locali della sede) ai soci.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

L’associazione ĆØ amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri eletti dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo stanno in carica tre anni. In caso di vacanza, per dimissioni o decesso, di uno dei membri del Consiglio Direttivo si procederĆ  alla sostituzione con il primo dei non eletti, sulla base del verbale redatto in occasione dell’assemblea ordinaria. PerchĆ© il Consiglio Direttivo sia legalmente costituito occorre che siano presenti almeno la metĆ  più uno dei componenti. Trascorsa un’ora il Consiglio Direttivo si riunisce in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di paritĆ  il Presidente esprime due voti.
Il Consiglio Direttivo inoltre :

  1. redige il rendiconto consuntivo da sottoporre all’assemblea ;
  2. delibera in merito all’attivitĆ , all’organizzazione, all’amministrazione dell’associazione dando seguito ai deliberati dell’assemblea ;
  3. decide in merito alla assunzione di dipendenti, collaboratori esterni determinandone la retribuzione ;
  4. predispone il regolamento per il funzionamento dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ;
  5. stabilisce la quota di iscrizione dei soci, le modalitĆ  ed i termini di pagamento della stessa.

Articolo 9

Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, dopo l’elezione avvenuta ai sensi del precedente art. 7, viene convocato per l’elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Detta elezione avverrĆ  a scrutinio segreto e con la partecipazione di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere per essere eletti dovranno avere la maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 10

Denominazione – Sede – Durata

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci, promuove, coordina e dirige l’attivitĆ  dell’associazione avvalendosi di tutte le collaborazioni utili ai fini statutari.
Al Presidente ĆØ attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza temporanea il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente e questi dal consigliere più anziano. Quando per dimissioni o per altra causa risulti vacante la carica di Presidente questa viene assunta dal Vice Presidente che entro trenta giorni dalla carica convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente previa eventuale sostituzione del membro direttivo.

Articolo 11

Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’associazione ĆØ costituita da :

  1. quote di iscrizione / quote annuali ;
  2. sottoscrizioni e contributi di Enti e Privati ;
  3. proventi di gestione o iniziative permanenti od occasionali ;
  4. eventuali donazioni.

Ѐ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 12

Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’associazione ĆØ deliberato dall’assemblea la quale provvederĆ  alla nomina di uno o più liquidatori. Dopo la liquidazione di ogni passivitĆ  le somme eventualmente residue dovranno essere destinate ad altra associazione con finalitĆ  analoghe o a fini di pubblica utilitĆ , sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, questo adempimento farĆ  carico ai liquidatori.

Articolo 13

Comunicazioni

Le comunicazioni effettuate dall’Associazione sia al proprio interno (informazioni ai soci) o verso organi o enti esterni possono essere effettuate sia in forma verbale che scritta, via e-mail o sms; tali comunicazioni hanno valore solo se effettuate dai componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile.